In attuazione dell’art. 6, ultimo capoverso, dello Statuto del Comitato

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Il nostro Regolamento è composto da 7 articoli.

(in attuazione dell’art. 6, ultimo capoverso, dello Statuto del Comitato)

  1. Tutti possono chiedere l’iscrizione al Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE, alle condizioni previste dallo Statuto (art.3), salvo le limitazioni di cui appresso.
  2. Il cittadino europeo è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento ufficiale da cui si desuma il possesso della cittadinanza di uno Stato.
  3. Lo straniero (non cittadino dell’U.E.) deve dimostrare di essere regolarmente soggiornante (D.Lgs. 286/1998), esibendo permesso di soggiorno o carta di soggiorno, o quanto meno dimostrando documentalmente di aver già presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno e di essere in attesa della risposta. Nell’ipotesi di permesso a tempo determinato, alla scadenza potrà essere revocato il provvedimento di iscrizione.
  4. I giovani non ancora maggiorenni possono essere iscritti inizialmente come “soci junior”. Qualora abbiano avuto modo di collaborare con EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE con significativo e continuativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità, possono divenire soci ordinari previa autorizzazione di chi ne esercita la patria podestà.
  5. La domanda di iscrizione è individuale e deve essere fatta su modulo inviato per mezzo di posta elettronica da EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE. Il Consiglio di Gestione del Comitato verifica le domande e ratifica l’iscrizione.
  6. La tessera annuale di “Socio Ordinario” ha il costo di 30 euro (trenta euro) e ha valore per l’intero anno solare. La tessera di “Socio Junior” è gratuità.
  1. È istituita la tessera di “Socio Junior”, gratuita, segno di vicinanza al Comitato e di condivisione dei suoi valori e obiettivi, riservata ai giovani non ancora maggiorenni che abbiano avuto modo di collaborare con EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE con significativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità;
  2. I soci Junior possono partecipare alle assemblee con facoltà di voto solo in presenza dei genitori o di chi ne esercita la potestà. La tessera socio Junior Consente altresì di essere informati delle attività di EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE attraverso la posta elettronica e di partecipare alle iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con diritto di parola.
  1. Gli iscritti a tutti i livelli, sono tenuti a conoscere i contenuti dei documenti denominati “Manifesto per un’Europa sovrana e indipendente” e “schema riassuntivo finalità”, poiché il Comitato si promette di promuoverne i principi e i valori in tutti gli ambiti della società in Italia e all’estero.
  2. Gli iscritti, in qualità di soci, hanno il pieno diritto di partecipazione, di parola e di voto (vedasi art.3 dello Statuto) alle iniziative ed alle altre attività del Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE.
  3. Gli iscritti sono titolari del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni in occasione dei dibattiti, conferenze, tavole rotonde ed in ogni altra occasione sociale organizzata dal Comitato. Tale libertà di espressione deve essere sempre esercitata nel massimo rispetto verso il prossimo, con linguaggio appropriato e MAI offensivo o lesivo della dignità altrui.
  4. Anche nella comunicazione pubblica sui social media gli iscritti devono porre la massima attenzione a non ledere la onorabilità del Comitato attraverso post o commenti offensivi o non inerenti agli argomenti espressi nei due documenti citati.
  5. Se un iscritto viola pubblicamente la raccomandazione di cui ai punti 3.-4. il Consiglio di Gestione, dopo aver valutato il singolo caso, decreterà, mediante votazione interna, l’espulsione immediata ed insindacabile dal Comitato il EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE con annullamento della tessera sociale senza rimborso della stessa.
  6. Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto e il Regolamento del Comitato nonché le decisioni assunte dagli organismi dirigenti: Presidente, Consiglio di Gestione, Coordinatore Nazionale e Vicecoordinatori.
  7. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare anche in contraddittorio a tutte le fasi dei procedimenti disciplinari che li riguardino.
  8. Non possono essere iscritti gli appartenenti ad associazioni segrete, ai sensi dell’art. 18 Cost. e dell’art. 18 della L. 17/1982, ovvero ad associazioni comunque denominate la cui composizione, finalità e azione siano incompatibili o in contrasto con i valori costituzionali e con gli scopi e le finalità del Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE.
  1. È costituita l’Anagrafe informatizzata degli iscritti, con lo scopo di registrare e mantenere aggiornato il quadro complessivo della composizione sociale del Comitato;
  2. L’inserimento dati avverrà a livello centrale con la gestione del sito internet EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE ed il responsabile è il Presidente che dovrà garantire il rispetto della normativa sulla privacy.
  3. Restano in funzione:
    1. Il modulo per la richiesta di iscrizione sul sito internet, che deve prevedere l’accettazione esplicita al trattamento dei dati in rispetto della normativa sulla privacy;
    2. La consegna dei tagliandi delle tessere da parte del Consiglio di Gestione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, oppure via telematica a mezzo e-mail, oppure a mano.
  1. La costituzione di una sezione a livello territoriale deve essere promossa dal Vicecoordinatore di zona e approvata dal Consiglio di Gestione del Comitato.
  2. Ciascuna sezione è tenuta a segnalare preventivamente al Comitato le iniziative e le pubblicazioni, anche con mezzi informatici, impegnative del nome de EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE. Analoga segnalazione deve essere fatta per la partecipazione di una sezione a manifestazioni promosse da altri soggetti, anche al fine di una valutazione comune.
  3. Le sezioni a livello territoriale coadiuvano il Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE nella organizzazione di manifestazioni, convegni, tavole rotonde per promuovere le iniziative inerenti le finalità del Comitato.
  4. Nel caso in cui vengano fatte domande di iscrizione da almeno 100 residenti in uno stesso Paese estero, il Consiglio di Gestione del Comitato decide se autorizzare la costituzione di una sezione in quel Paese, con sede nella capitale o nella città di maggiore concentrazione degli iscritti. A quella sezione si applicano le norme dello Statuto e del regolamento con le stesse modalità adottate a livello nazionale.
  1. Il Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE, attraverso i suoi organi costitutivi, è tenuto ad organizzare attività intellettuali volte a promuovere e coordinare iniziative nel settore culturale, sociale, economico, ambientale riferite ai contenuti dei documenti denominati “Manifesto per un’Europa sovrana e indipendente” e “schema riassuntivo finalità” allegati al presente Statuto, questo al fine di raggiungere obiettivi comuni e vantaggi per la comunità.
  2. Titolare delle decisioni politiche, in coerenza con gli orientamenti e le decisioni del Consiglio di Gestione, è il Presidente del Comitato. In Situazioni o condizioni di particolare urgenza ovvero emergenza possono essere decise autonomamente dal Presidente, anche ricorrendo le circostanze di cui al successivo comma 7; in questo caso, il Consiglio di Gestione, nella sua prima riunione utile, procederà alla conferma o meno delle decisioni assunte dal Presidente.
  3. Struttura e organizzazione territoriale del Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE:
    1. Il Presidente, è eletto dal Comitato di Gestione per la durata di un anno solare (riconfermabile). Figura apicale del Comitato, è coadiuvato nelle decisioni da numero 5 (cinque) consiglieri componenti il Consiglio di Gestione. Detto organo delibera mediante votazione a maggioranza le decisioni da intraprendere. In caso di voto paritario ha preminenza il voto del Presidente del Comitato.
    2. I due Coordinatori Nazionali sono designati mediante votazione tra i componenti del Consiglio di Gestione. La carica dura un anno, rinnovabile a chiusura dell’anno amministrativo, al pari di quella del Presidente. Nel caso di indisponibilità alla candidatura tra i membri del Consiglio di Gestione, si procederà alla nomina dei nuovi Coordinatori Nazionali attingendo dalle cariche di Vice-Coordinatore nazionale. I due Coordinatori Nazionali coordinano le attività del Comitato su tutto il territorio nazionale e all’estero.
    3. I sei Vice-Coordinatori competenti per regioni coadiuvano i Coordinatori nazionali e sono responsabili del coordinamento delle attività del Comitato per quanto concerne le regioni di loro competenza (vedasi articolo n.7 del presente regolamento). I Vice-Coordinatori sono proposti dai Coordinatori Nazionali al Consiglio di gestione che ne validerà la nomina attraverso votazione interna al Consiglio stesso. Ogni Vice-Coordinatore si avvarrà di numero 2 (due) Consiglieri di sua fiducia.
    4. Ogni regione potrà avere un Presidente regionale del Comitato che dipenderà funzionalmente dal Vice-Coordinatore competente per quella regione. Il Presidente regionale dovrà essere designato dal Consiglio di Gestione su parere non vincolante del Vice-Coordinatore. La successiva (e definitiva) articolazione territoriale del Comitato prevederà un presidente per ogni singolo Comune.
  4. Gli organismi dirigenti a tutti i livelli territoriali, oltre a scegliere tra i propri componenti il Presidente a livello locale, procedono alla nomina di un vicepresidente vicario locale (che sostituisce il Presidente locale in caso di assenza o impedimento).
  5. Ad ogni livello congressuale del Comitato, i Coordinatori Nazionali e i Vicecoordinatori coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e svolgono funzioni di rappresentanza.
  6. Il Presidente del Comitato dovrà essere informato, da parte dei Coordinatori nazionali, di tutte le iniziative che si svolgono in ambito regionale/locale portate avanti dai Vicecoordinatori o presidenti-responsabili di sezione territoriale.
  7. Il Consiglio di Gestione, a termine dell’anno amministrativo, conferma la presidenza in carica oppure provvede alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i Consiglieri del Consiglio di Gestione. In caso di indisponibilità a ricoprire la carica di Presidente da parte dei componenti il Consiglio, si apriranno candidature da individuarsi tra le cariche dei Vicecoordinatori nazionali facenti funzione.
  8. Il Consiglio di Gestione, a termine dell’anno amministrativo, conferma o meno, le cariche di Coordinatore Nazionale e di Vice-Coordinatore su tutto il territorio nazionale e all’estero. In sede di riunione di Consiglio di Gestione, il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può proporre, sentito il parere non vincolante del Coordinatore Nazionale, la sostituzione-avvicendamento di uno o più Vice-Coordinatori nazionali che verranno votati dai componenti del Consiglio.
  1. Il Vice-Coordinatore del “Nord-Ovest” è responsabile delle attività del Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE nelle seguenti regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna.
  2. Il Vice-Coordinatore del “Nord-Est” è responsabile delle attività del Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE nelle seguenti regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.
  3. Il Vice-Coordinatore del “Centro” è responsabile delle attività del Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE nelle seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.
  4. Il Vice-Coordinatore del “Sud” è responsabile delle attività del Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE nelle seguenti regioni: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.
  5. Il Vice-Coordinatore delle “Isole” è responsabile delle attività del Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE nelle seguenti regioni: Sardegna, Sicilia e relativi arcipelaghi.
  6. Il Vice-Coordinatore dell’“estero” è responsabile delle attività del Comitato EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE svolte in altri Stati.
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